Apertura e chiusura degli esercizi commerciali

Dettagli della notizia

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Attività Produttive

Ordinanza n. 144 lì, 12 DICEMBRE 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114;
VISTO l’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Circolare Ministeriale N. 3467 del 28 maggio 1999;
VISTO L’art. 18 della L.R. 01.08.2003, n.. 11;
VISTO il Regolamento attuativo 23.12.2004, n.. 11;
VSITA la Determina 259/06 – Settore Commercio – con la quale la Regione Puglia ha incluso Galatone tra le Città d’Arte ad economia turistica;
SENTITE le Associazioni del commercio e di categoria;

DETERMINA

1) in tutto il territorio comunale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per tutti i settori merceologici, è stabilito in 12 ore massime giornaliere da determinarsi da parte dell’esercente nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
2) per l’anno 2008, l’esercente ha, altresì, facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura domenicale e festiva limitatamente ai seguenti periodi dell’anno:
a) Durante le seguenti domeniche e festività:
1. 6 GENNAIO (Epifania)
2. 20 GENNAIO (Santo Patrono)
3. 24 MARZO (lunedì dell’Angelo - Pasquetta)
4. 4 MAGGIO (SS. Crocifisso)
5. 1 GIUGNO
6. 1 NOVEMBRE
b) Durante i seguenti periodi:
7. DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE
8. DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE

3) E’ concessa facoltà all’esercente di non osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;
4) Non è consentita l’apertura notturna;
5) Nel caso in cui nell’esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, giornali, carburanti, di attività artigianali, e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all’attività commerciale;
6) Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora queste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; sale cinematografiche;
7) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nonché la scelta dell’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e delle deroghe domenicali e festive mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
8) L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27 della Legge regionale 01.08.03, n. 11;
9) Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.


Il Responsabile S.U.A.P.
Dott. Giuseppe COLOPI

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