Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Dettagli della notizia

Ai sensi della Legge n. 13/89, in oggetto, sono concessi dallo Stato CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti con le seguenti modalità:
&61558; In misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino ad € 2.582,28 (£. 5.000.000)
 Tale contributo è aumentato del 25% per i costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 (£. 25.000.000) e di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.646,00 ( £ 100.000.000).
Hanno diritto a tale contributo i “portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresi cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità”, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.
Gli interessati possono presentare entro il 1° marzo 2006 istanza al Commissario Straordinario contenente la descrizione delle opere da realizzare e la spesa prevista.
Alla domanda devono essere allegati:
- certificato medico in carta semplice, attestante l’handicap del richiedente, da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
- I richiedenti che si trovino nelle condizioni di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione che vogliano avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art. 10 della L. 13/89 (di seguito descritto) devono allegare la relativa certificazione dell’ASL (anche in fotocopia autenticata).

Comma 4 art. 10 L. 13/89

“Qualora le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, la ripartizione avverrà con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti Unità Sanitarie Locali e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi”.

I moduli della domanda da redigere sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali di Via Romolo, l’U.R.P. e il sito Internet http://www.comune.galatone.le.it/ Amministrazione - 6 Settore:servizi sociali - Ufficio Anziani
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