Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni.
Vista la legge 27.12.2006, n.ro 296.
Vista la legge 24.12.2007, n.ro 244.
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. attualmente in vigore.
Visto il D.L. 21/05/08.
INFORMA 1. ALIQUOTE
per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6,00 per mille per tutti gli immobili censiti nella Città di Galatone .
Vengono equiparate alle abitazioni principali:
1) l’ unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili i quali hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
2) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli e viceversa) o collaterale entro il secondo grado adibite a loro abitazione principale come da dichiarazione da presentare all’Ufficio Tributi.
2. ESENZIONE ICI PRIMA CASA .
per l’anno 2008 , giusto dl 21/5/08, le abitazioni adibite ad abitazione principale sono escluse dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché quelle ad esse assimilate dal comune giusta previsione regolamentare vigente ( reg. gen. Entrate atto C.S. 71/07)
3. DETRAZIONE COMUNALE
L’esenzione non spetta agli immobili censiti in categoria catastale A1, A8 e A9 , a tali immobili continua ad applicarsi la detrazione comunale di € 103,29 se adibiti ad abitazione principale .
4. MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’I.C.I. viene riscossa in proprio dal Comune sul conto corrente postale n.41052747 intestato a : COMUNE GALATONE SERVIZIO TESORERIA ICI
I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale o mediante l’utilizzo del modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario
5. SCADENZE PAGAMENTI
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
- la prima entro lunedì 16 giugno 2008 in acconto relativa al periodo di possesso del primo semestre;
- la seconda entro martedì 16 dicembre 2008 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Il pagamento dell’ imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008.
Il pagamento del tributi deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per l’anno 2008.
In data 18.12.2007 è stata accertata l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è pertanto soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI. Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione in caso di:
- riduzione d’imposta (inagibilità / inabitabilità, uso gratuito a parenti di primo grado, ecc.)
- elementi rilevanti ai fini d’imposta dipendenti da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (Modello Unico Informatico) come per esempio la variazione del valore delle aree edificabili, la riunione di usufrutto, la costituzione del diritto di abitazione, l’esenzione /riduzione per gli imprenditori agricoli
7. UFFICIO COMPETENTE
Tutte le informazioni e la documentazione sull’applicazione dell’imposta possono essere richiesti all’Ufficio Tributi Comunale, negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì 10.30 / 13.00 giovedì 16.00 / 18.00) anche a mezzo telefonico –0833 861023- chiedendo dei sigg. Favarelli o Casarano .