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Le ultime modifiche apportate al vigente Codice della Strada hanno reso molto più gravi le sanzioni per alcune violazioni soprattutto se commesse con ciclomotori o motocicli. L’art. 5 bis del Decreto Legge 30 giugno 2005 n. 115 prevede infatti LA CONFISCA DEL VEICOLO (comportante la perdita della proprietà dello stesso), oltre alla sanzione pecuniaria, IN TUTTI I CASI IN CUI UN CICLOMOTORE OD UN MOTOCICLO SIA STATO ADOPERATO PER COMMETTERE UNA DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI, SIA DA PARTE DI PERSONE MAGGIORENNI CHE MINORENNI.
Art. 170 C.d.S.
• Trasportare un passeggero sul ciclomotore (salvo che non sia previsto nel certificato di circolazione del veicolo ed il conducente abbia superato 18 anni);
• Conducente che non ha libero uso delle braccia o delle mani o delle gambe;
• Conducente che non è seduto in maniera corretta;
• Conducente che non regge il manubrio con entrambe le mani (ovvero con una in caso di necessità per manovre o segnalazioni)
• Conducente che procede con la ruota anteriore sollevata;
• Passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo;
• Conducente che si fa trainare o traina altro veicolo;
• Conducente che trasporta oggetti non solidamente assicurati, ovvero che sporgono lateralmente o longitudinalmente rispetto all’asse del veicolo di oltre i 50 cm., ovvero che gli impediscono o limitano la visibilità;
• Conducente che trasporta animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Art. 171 C.d.S.
• Conducente o passeggero che, durante la marcia non indossa il casco;
• Conducente o passeggero, che durante la marcia, non tiene regolarmente allacciato il casco;
• Conducente o passeggero che, durante la marcia, indossa casco non omologato.
Il Comando di Polizia Municipale confida nel senso di responsabilità e nell’attenzione di ognuno, onde evitare le violazioni elencate, sia per non incorrere nelle gravi sanzioni, sia soprattutto ai fini della sicurezza personale e degli altri utenti della strada.