In data 7 ottobre 2011 è entrato definitivamente in vigore il DPR 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49 comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Ciò ha comportato l'assoggéttabilità ai controlli di prevenzione incendi di attività che prima non lo erano (es.: attività di demolizione di veicoli e simili; edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq; Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; Interporti con superficie superiore a 20.000 mq; Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m; Strutture turistico ricettive nell'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone; Asili nido con oltre 30 persone presenti; ecc..).
Si invitano quanti interessati alla scrupolosa applicazione di quanto previsto dal decreto in oggetto.