ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI
CAMPAGNA INFORMATIVA
Dettagli della notizia
In base a quanto stabilito dal D.lgs. n.192 del 2005 e dalla L.R. n. 36 del 2016 la PROVINCIA DI lECCE e l'Ente preposto all'lRROGAZIONE
DELLE SANZIONI previste per la violazione degli obblighi di dichiarazione e manutenzione degli impianti termici cosl come definite dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 26 del 23-06-2023.
La Nuova Salento Energia s.r.i., in qualita di organismo incaricato dalla Provincia di Lecce dell'attivita ispettiva, dopo aver «accertato» una delle violazioni previste dall'art. S della L.R. n.36/2016, provvede a trasmettere la relativa documentazione alia Provincia che, in quanto Autorita Competente, procede all'irrogazione della sanzione.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
II responsabile dell'impianto {proprietario dell'immobile 0 occupante a qualsiasi titolo dello stesso} e obbligato a far effettuare da ditte abilitate {ai sensi del D.M. n. 37/0S} la manutenzione e il controllo di efficienza energetica del proprio impianto termico (cfr. D.P.R.n. 74/2013, artt. 7 e S.l}.
La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con cadenza almeno ANNUAlE {se non diversamente indicato dall'installatore/fabbricante} con una tolleranza di 60 giorni rispetto alla scadenza prefissata (art. 5 del Regolamento Provincia Ie Del. C.P. n. 56/2012), secondo Ie rnodalita stabilite dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
Un impianto sui quale non sia stata effettuata una manutenzione regolare, o sia stata effettuata oltre i termini previsti dalle norme risulta un
IMPIANTO IRREGOLARE e, pertanto, e soggetto ad ispezione con ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 3 L.R. n.36/2016).
OBBLIGHI DEL MANUTENTORE
II manutentore dell'impianto ha I'obbligo di redigere tutti i rapporti di controllo {con e senza BOLLINO} e di trasmetterli al CATASTO PROVINCIALE DEGLI IMPIANTI TERMICI entro 45 giorni dalla data dell'intervento di manutenzione.
La mancata trasmissione dei rapporti di controllo nei termini previsti fa si che I'impianto sia considerato IRREGOLARE nel Catasto e, pertanto, soggetto ad ispezione con ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 5 L.R. n.36/2016).
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. n.36/20l6 si applicano nei seguenti casi:
A) MANCATO RISPETTODELLA PERIODICITA'DI MANUTENZIONE
'1 tecnici della Nuova Salento Energia effettuano un'ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la
sanzione amministrativa prevista all'art. 8 c. 3 della L.R. n.36/2016 (da 500€ a 3.000€).
B) .RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE) EFFETTUATO NEI TERMINI. MA NON TRASMESSO.
I tecnici della Nuova Salento Energia effettuano un'ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la
sanzione amministrativa prevista all'art. 8 c. 5, lett. d della L.R. n.36/2016 (da SO€ a 300 €).
C) REITERATA ASSENZA O RIFIUTO DI ACCESSO SU PRIMO CONTROLLO SU IMPIANTO RISULTATO IRREGOlARE NEL CATASTO
Se I'utente risulta ripetutamente assente ingiustificato o rifiuta il controllo, la pratica e inviata dalla Nuova Salento Energia all'Ufficio
Provinciale che, prima dell'irrogazione della sanzione {tipologia che sarà accertata a seguito dell'accesso all'impianto}, provvede alla
comunicazione al Comune competente per territorio ai fini dell'emanazione dell'Ordinanza di accesso all'impianto e, in caso di permanenza del rifiuto, per la comunicazione all'Autorita Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
D) MANCATA MESSA A NORMA A SEGUITO DI DIFFIDA SULL'lMPIANTO EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA PRIMA ISPEZIONE
Se I'utente diffidato non provvede alla messa a norma dell'impianto e alla relativa comunicazione i tecnici della Nuova Salento Energia
effettuano una seconda ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art.8 c. 3 (da 500 € a 3.000 €) e c. 4 (da 1.000 € a 6.000 €) della L.R. n.36/2016
E) ASSENZA O RIFIUTO SU SECONDO CONTROLLO SU IMPIANTI GIA' DIFFIDATI
Se alla data del secondo controllo a seguito di una preventiva diffida, l'utente risulta assente ingiustificato o rifiuta iI controllo i tecnici della
Nuova Salento Energia redigono un nuovo verbale e tutta la documentazione (verbale della prima ispezione, verbale di utente assente o di rifiuto di accesso, ecc.) e inviata all'Ufficio Provinciale per I'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.8 c. 3 (da 500€ a 3.000€) e c. 4 (da 1.000€ a 6.000€) della L.R. n.36/2016 e per I'attivazione della procedura di competenza comunale descritta alla precedente lettera C).
In allegato PDF del Manifesto