Determinazione orario degli esercizi di vendita al dettaglio

Disposizioni in ordine agli orari di apertura e chiusura ed all'apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio per l'anno 2007.

Dettagli della notizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114;
VISTO l’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Circolare Ministeriale N. 3467 del 28 maggio 1999;
VISTO L’art. 18 della L.R. 01.08.2003, n.. 11;
VISTO il Regolamento attuativo 23.12.2004, n.. 11;
VSITA la Determina 259/06 – Settore Commercio – con la quale la Regione Puglia ha incluso Galatone tra le Città d’Arte ad economia turistica;
SENTITE le Associazioni del commercio e di categoria;

DETERMINA

1) in tutto il territorio comunale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione dell’esercente;
2) per l’anno 2007, l’esercente ha, altresì, facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura domenicale e festiva limitatamente ai seguenti periodi dell’anno:
a) Durante le seguenti domeniche e festività:
1. 6 GENNAIO (Epifania)
2. 20 GENNAIO (Santo Patrono)
3. 9 APRILE (lunedì dell’Angelo - Pasquetta)
4. 3 GIUGNO
b) Durante i seguenti periodi:
5. DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE
6. DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE

3) E’ concessa facoltà all’esercente di non osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;
4) Non è consentita l’apertura notturna;
5) Nel caso in cui nell’esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, giornali, carburanti, di attività artigianali, e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all’attività commerciale;
6) Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora queste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; sale cinematografiche;
7) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nonché la scelta dell’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e delle deroghe domenicali e festive mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
8) L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 27 della Legge regionale 01.08.03, n. 11;
9) Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su